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Rifiuti, il Comune di Latina e l’Abc vincono al Tar

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla De Vizia Transfer per l’annullamento della delibera per la costituzione dell’Azienda per i Beni Comuni e della gara (Determina n. 1142 del 13/07/2017) per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. La sentenza è stata pubblicata in data odierna.

Grane soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Damiano Coletta: «Un grandissimo risultato per il quale mi complimento con i legali e con gli uffici, in particolare con il gruppo di lavoro guidato dalla Segretaria Rosa Iovinella che ha coordinato i dirigenti Giuseppe Manzi, Daniela Ventriglia, Sergio Cappucci e il funzionario Diego Vicaro. Il pronunciamento favorevole arriva dopo i ricorsi vinti contro Universiis per la gara per i servizi sociali, e contro la Schiaffini Travel per il trasporto pubblico locale. Sono tre vittorie importantissime, segno che in questa Amministrazione si lavora con oculatezza, trasparenza e in funzione del bene comune. La città deve essere orgogliosa per questi risultati. Quando si vincono sentenze come questa la vittoria è dei cittadini».

Un commento circa la sentenza arriva anche dalla Segretaria Iovinella: «Oltre all’inammissibilità riconosciuta dal Tar, il Collegio si è espresso in maniera inequivocabile rispetto alla legittimità della scelta dell’Ente. Recita infatti il dispositivo: “…Deve al riguardo essere richiamato l’orientamento europeo secondo cui “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV). Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cosidetta direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Nel medesimo senso depone, inoltre, l’articolo 2 della cosidetta direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato ‘Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche’), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni…” ».

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