A Pomezia in vigore l’ordinanza che vieta artifizi pirotecnici per le festività natalizie ed il Capodanno.
A Pomezia è già entrata in vigore l’ordinanza che vieta artifizi pirotecnici per le festività natalizie ed il Capodanno. E’ stata firmata dal Sindaco Veronica Felici e resterà in vigore sino al prossi...
A Pomezia è già entrata in vigore l’ordinanza che vieta artifizi pirotecnici per le festività natalizie ed il Capodanno. E’ stata firmata dal Sindaco Veronica Felici e resterà in vigore sino al prossimo 6 gennaio.
“Dal 6 dicembre 2024 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2025 al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, - si legge nella nota del Comune - nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alla categoria F3, e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante esclusi i prodotti delle categorie Fl e F2, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
SI RACCOMANDA
a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti.
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