Aprilia - Incendi boschivi, scatta l'ordinanza: TUTTI I DIVIETI
Se ve lo state chiedendo: no, non si possono usare esplosivi :) Ecco l'ordinanza con tutte le azioni vietate in questo periodo ad alto rischio
E’ già iniziato il grande caldo, un caldo che porta con sé anche il rischio incendi, soprattutto in un territorio - quello del Comune di Aprilia - con una vasta compagna e con tante aree incolte.
La Commissione Straordinaria - come accade ogni anno - ha emesso l’apposita ordinanza che dà il via, ufficiale, “all’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendio boschivi in vista del periodo di massima pericolosità”.
Il periodo considerato è quello che ricade - naturalmente - nella stagione estiva. Periodo in cui il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.
Considerato che ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
Su proposta del Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” Arch. Marco Paccosi; la Commissione Straordinaria
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e in questa sede integralmente richiamate,
Durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza valida sino al 31 maggio 2027:
➢ ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, aree edificate o non edificate;
➢ ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde;
➢ ai responsabili di cantieri edili e stradali;
➢ ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ubicati nel territorio comunale, qualunque sia l'uso o la destinazione, di procedere a propria cura e spese, secondo le disposizioni di seguito elencate:
a) il divieto di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio, a distanza minore di m 100 (o m 200 in caso di attivazione della fase di preallarme) dai boschi, terreni agrari e / o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
b) di provvedere periodicamente e con continuità, in particolare durante il periodo estivo, al taglio dell’erba e della vegetazione in genere e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
c) di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la "caduta di alberi" e "pericolo di incendio e propagazione", nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria, ricadenti nel territorio del Comune di Aprilia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi,
d) di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell’erba e di piante infestanti, mediante il taglio delle stesse, con divieto assoluto dell’uso di diserbanti, per una fascia di rispetto non inferiore a m 10 di profondità, l’obbligo della fascia protettiva si estende a m 20 (venti) per i proprietari, i gestori ed i conduttori, agriturismi, alberghi e strutture ricettive;
e) la costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
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