APRILIA - Ok alla "Tassa di soggiorno": costerà da 1 a 2,50 euro
Con un'apposita delibera la Commissione Straordinaria ha approvato il Regolamento per istituire ad Aprilia la tassa di soggiorno
Arriva l’ok al Regolamento per la Tassa di Soggiorno che interessa il settore alberghiero ricettivo anche nel Comune di Aprilia. La delibera è stata pubblicata il 26 febbraio sull’albo pretorio. La tassa verrà pagata in base alla categoria ricettiva a cui ci si rivolgerà e andrà da un minimo di un euro ad un massimo di 2.50 euro. In basso all'articolo la tabella con tutte le tariffe.
“L’istituzione dell’imposta di soggiorno, si legge nel corpo della delibera, può costituire un’opportunità aggiuntiva di finanziamento degli interventi a sostegno del turismo e di recupero dei beni culturali e ambientali che ogni amministrazione può valutare al fine di contribuire alla valorizzazione del territorio”
Il 29 gennaio 2026 alle ore 10:30 si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Aprilia un confronto con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio con lo scopo di avviare il percorso finalizzato all’istituzione dell’imposta di soggiorno. Il regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno nel Comune di Aprilia.
t. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997 e successive modifiche.
2. Il regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Aprilia, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.
Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite
dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 7 (sette)
pernottamenti nello stesso mese.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che
offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi Turistici
- Aree di sosta
- Casa per ferie
- Case e appartamenti per vacanze
- Locazioni turistiche-affitti brevi
Art.3 - DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA
1. Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Art.5 – ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasettantenni; b. coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore; c. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
d. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
e. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
f. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
g. coloro che, non residenti nel Comune di Aprilia, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2; h. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; i. il personale appartenente alle Forze dell’Ordine inviato sul territorio dai competenti Organi Statali per ragioni di servizio; 2. L'esenzione di cui alle lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
MA QUANTO COSTERA'?
12.6°