fbpx
HomeArchivio PoliticaAprilia - Voragini in via Fossignano, disagi per i residenti

Aprilia – Voragini in via Fossignano, disagi per i residenti

Articolo Pubblicato il :

Nuova segnalazione di Apl per le buche di via Fossignano.

“Si segnala come da foto allegate, per la quinta volta e senza aver ricevuto finora alcuna risposta, la situazione gravissima inerente le vie Sacco e Tirso nel quartiere Fossignano, che si ricorda essere strade di competenza comunale. La segnalazione pervenutaci riguarda nello specifico, una famiglia che per ragioni legate allo stato di salute di un loro congiunto, si trova a subire pesanti penalizzazione dallo stato vergognoso del manto stradale. In sostanza, si tratta di una ragazza disabile che ha subito una fusione spinale, e che ha una cicatrice che va dal collo all’osso sacro e porta busto e collare.  Essa deve essere trasportata sovente per essere sottoposta a visite e lastre di controllo, ma ogni volta piange per il dolore provocato dalle buche per quanto gli operatori sanitari o i familiari cerchino di non subire troppe oscillazioni. Si richiede vista la particolarità del caso e la sua assoluta delicatezza, un pronto ripristino del manto stradale al fine di porre fine alle sofferenze di questa ragazza. Al fine di fugare qualsiasi scusante, si ricorda preventivamente che secondo il “piano di classificazione delle strade urbane” tutt’ora in corso ma che da tempo il Comune di Aprilia ha affidato ad un professionista esterno, e che è parzialmente consultabile sul sito istituzionale, le vie indicate ricadono nell’area di viabilità comunale. Nelle tavole 1.4, 2, 5, 9 è chiaramente indicato come esse ricadano nella tipologia di “strada vicinale aperta al pubblico” quindi regolate dal codice della strada. Si ricorda altresì come nelle strade oggetto della presente, allo stato attuale vi sia l’assenza dei requisiti minimi ai sensi del D.Lgs 30/04/92 n ° 285 per poter definire “strada” Via Sacco e Tirso.  Nel febbraio del 2016  la Suprema Corte di Cassazione ha affermato con sentenza n° 3216, che anche per le “strade private ad uso pubblico persiste in carico alle Amministrazioni comunali l’obbligo manutentivo” e che la mancanza di tale opera viola l’art.2 del d.lg. 285/1992 e l’art. 22 comma1 della legge 2248/1865. In particolar modo, la giurisprudenza ha rilevato come già più volte espresso in altri casi similari (Cass. 3 Sez. sentenza n°23562 del 11/11/2011) che il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonchè alla aree limitrofe ad esse, atteso che è suo obbligo verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. Quindi, se il Comune consente alla collettività di utilizzare un’area – anche di proprietà privata – per il pubblico transito, si assume anche l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non venga trascurata. Nel caso in questione costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa , determinandone altresì la responsabilità, per gli eventuali danni causati all’utente dell’area. Essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al presunto proprietario dell’area medesime (Cass. Sez 3 n°7 del 04/11/2010) si chiede la celere risoluzione della problematica”.

spot_img
ARTICOLI CORRELATI
spot_img

NOTIZIE PIù LETTE