Attività consentite su spiaggia, arenile e in mare: il Comune di Latina integra l’ordinanza.
Attività consentite su spiaggia, arenile e in mare: il Comune di Latina integra l’ordinanza, con un nuovo provvedimento sindacale, firmato ieri. Sono state emesse delle nuove disposizioni rispetto all...
Attività consentite su spiaggia, arenile e in mare: il Comune di Latina integra l’ordinanza, con un nuovo provvedimento sindacale, firmato ieri. Sono state emesse delle nuove disposizioni rispetto alla prima ordinanza del 10 maggio. L’atto firmato dal sindaco conferma il divieto di balneazione e precisa che – nonostante siano autorizzate attività motoria e sportiva sull’arenile, compresi gli sport acquatici individuali – è comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar. È vietato, inoltre, occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell’arenile. È consentito, infine, praticare la pesca sportiva e ricreativa, anche subacquea, sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Tutte le attività sono consentite nella fascia oraria 5.30 - 21.00.
“Dall’11 maggio 2020 sull’arenile e nel mare sul tratto di costa di competenza del comune di Latina – si legge nella nota del Comune - è consentito svolgere individualmente, oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali (surf, windsurf, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc.), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar. Confermato anche il divieto di balneazione.
È vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell’arenile.
È consentito praticare la pesca sportiva e ricreativa, anche subacquea, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in mare. La persona abilitata deve essere in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010.
Le attività sportive consentite possono essere svolte nella fascia oraria 5.30 - 21.00.
Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi”.
IL TESTO DELL’ORDINANZA:
UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Ordinanza del Sindaco n. 120 del 13/05/2020
OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “CORONA VIRUS” – ATTIVITÀ SU SPIAGGIA, ARENILE E MARE. NUOVE DISPOSIZIONI. RETTIFICA.
IL SINDACO
Viste:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 intitolata “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.2.2020 sulle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;
Richiamate le ordinanze sindacali n. 69 del 06/03/2020 e n. 77 del 12/03/2020 che attivano e prorogano il COC per emergenza da COVID19 secondo la nota dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile prot. 201992 del 05.03.2020, con decorrenza dal 06 al 13 marzo 2020 e successivamente fino alla cessata emergenza;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 115 del 10/05/2020 ad oggetto “Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “CORONA VIRUS” – Attività su spiaggia, arenile e mare. Nuove disposizioni”;
Atteso che tale ordinanza prevedeva al punto 2 lett. b) “è fatto divieto di occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell'arenile”;
Considerato che per lo svolgimento di alcuni sport e attività non è possibile predisporre l’attrezzatura in luogo diverso dall’arenile;
Ritenuto pertanto di dover integrare la precedente ordinanza prevedendo la possibilità di occupare l’arenile con l’attrezzatura necessaria per la pratica delle attività autorizzate;
Visto che il DPCM 26 aprile 2020 testualmente prevede:
- art. 1 lett. d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;
- art. 1 lett f) “non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 Codice della Protezione Civile;
Richiamato il comma 4 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e smi “Testo Unico degli enti locali”;
O R D I N A
- Ad integrazione e rettifica della precedente ordinanza n. 115 del 10/05/2020 si stabilisce che:
Dall’11 maggio 2020 sull’arenile e nel mare sul tratto di costa di competenza del Comune di Latina:
- a) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali (surf, windsurf, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, etc.), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. E’ comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar;
- b) è consentito svolgere individualmente la pesca sportiva e ricreativa, anche subacquea, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché delle seguenti condizioni:
1) che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
2) con un massimo di due persone per imbarcazione;
3) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
- c) è fatto divieto di occupare l'arenile con qualsiasi attrezzatura ad eccezione di quella necessaria alla pratica delle attività di cui ai punti precedenti
- d) è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 05.30 alle ore 21.00.
- Si conferma il divieto di balneazione.
- Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi.
- Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di €100,00 oltre la denuncia penale ai sensi c.p. art. 650.
- Il presente provvedimento è suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e necessita di atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità.
- In caso in caso di gravi violazioni alla presente ordinanza sarà disposta la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale.
D I S P O N E
la trasmissione della presente ordinanza agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:
- alla Agenzia Regionale della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Latina;
- alla Questura di Latina
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- alla Capitaneria di Porto
- al Dipartimento di Protezione Civile;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza
- al Comando di Polizia locale del Comune di Latina
- alla Croce Rossa Italiana;
- alla Provincia di Latina;
- al Comando Vigili del Fuoco;
- alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile presenti sul territorio
comunale;
Latina, 13/05/2020 Il Sindaco
Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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