Il Comune di Aprilia vieta i botti il 31 dicembre e a Capodanno

La Commissione Straordinaria dell’ente di piazza Roma ha firmato il provvedimento nelle scorse ore

A cura di Redazione
24 dicembre 2025 15:00
Il Comune di Aprilia vieta i botti il 31 dicembre e a Capodanno -
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Il Comune di Aprilia vieta i botti di Capodanno. La Commissione Straordinaria dell’ente di piazza Roma ha firmato il provvedimento nelle scorse ore: il divieto scatterà alle 8,00 del 31 dicembre e resterà in vigore fino alle 24 del 1 gennaio.

Ecco il testo completo.

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Assunta il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dalla Commissione Straordinaria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

FILIPPI VINCENZA

CAPORALE ENZA

GUIDA RITA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT) – Tel. 06.92018251- www.comune.aprilia.lt.it

Codice Fiscale 80003450592

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI

DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 01 GENNAIO 2026.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTI,

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, acquisito al protocollo generale

dell’Ente al n. 53614/2025, e pubblicato in data 23 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 118, serie generale, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di

Aprilia ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e nominata la Commissione

Straordinaria composta dalla Dott.ssa Vincenza Filippi, dalla Dott.ssa Enza Caporale e dalla

Dott.ssa Rita Guida, per la gestione del medesimo Comune e fino all’insediamento degli organi

ordinari;

- il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria del 13 maggio 2025;

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 05 giugno 2025, assunta con i poteri del

Consiglio Comunale e recante: “Organizzazione e funzionamento della Commissione Straordinaria per la

gestione del Comune ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 1995, n. 523 – Integrazioni alla

deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio, n. 1 del 22/05/2025”;

PREMESSO CHE,

- in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi

e altri artifici pirotecnici;

- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti per

imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con petardi, botti e artifici pirotecnici;

- l’utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo,

essendo gli artifici pirotecnici utilizzati, comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica,

anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse colpito;

- tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a

produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono

utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;

- è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di

artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche

gravi a persone e animali;

- al riguardo si evidenzia che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è responsabile

della protezione degli animali sul proprio territorio in particolare, secondo il dettato della norma,

“è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti

generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.”; stesse competenze e

richiami si rinvengono ratione materiae nella legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 ad oggetto “Norme sul

controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3

aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;

- l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombolette e

mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di

molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le

precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di

appositi atti interdittivi;

RILEVATO CHE,

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti è inoltre potenzialmente

in grado di provocare danni strutturali alla città sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da

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incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti; l'accensione di fuochi pirotecnici

aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in spregio agli adottati provvedimenti

di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;

- tra le categorie a maggiore rischio in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici

pirotecnici visono i minori cui deve essere riservata speciale tutela;

- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento

e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare

spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di

smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con

conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

CONSIDERATO CHE,

- quanto sopra esposto può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture sanitarie;

VISTI,

− l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la

possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di

fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di

adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2

(F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela

della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche

locali come il Sindaco;

− gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo

110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

− l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante “Attuazione della direttiva 2013129/UE

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli

pirotecnici” ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati

parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo

petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli

previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo

nell'ambito di spettacoli autorizzati;

− la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è

proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e

contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del

patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurne la fruibilità o determinare in

assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana; la nota prot. 267/SIPRICS/AR/mc17 dell'A.N.C.I. con cui viene chiesto ai Sindaci di scoraggiare il mercato illegale della vendita di botti

e petardi al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

− la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N040550 del

05 dicembre 2024 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti

riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività

natalizie e di fine anno;

VISTI, IN PARTICOLARE,

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco,

quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i

provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a

tutelare l'integrità fisica della popolazione;

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RITENUTO CHE,

- le esperienze concretamente registrate negli anni passati nella città di Aprilia e le testimonianze di organi

di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova,

che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili provoca danni a

persone, animali e cose;

- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e

l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre

fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al

patrimonio cittadino;

- nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente

normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio

di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la

commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo

di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente

comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, per le giornate dal 31 dicembre

2025 al 01 gennaio 2026;

DATO ATTO CHE,

- in data 19/12/2025 è stata data, tramite nota pec, preventiva comunicazione al Prefetto di Latina

ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale i

provvedimenti adottati ai sensi della disposizione citata sono preventivamente comunicati al Prefetto

anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore 8,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24,00 del 01 gennaio

2026, il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi,

bombolette e oggetti similari nei seguenti luoghi della città:

a) in prossimità dell’ospedale;

b) case di cura o di riposo;

c) luoghi di culto e cimitero;

d) aree di sgambatura cani e strutture veterinarie;

e) nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone quali piazze e parchi pubblici.

Nello specifico il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili

artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed

esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs.29 luglio 2015, n. 123 e, comunque, dei

cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con

altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini

razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva

(NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui

all'allegato l, lettera A), numero 1 ), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a

strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone

luminose; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la

licenza di cui all'articolo 57 TULPS; il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli

pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

AVVERTE CHE

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre

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al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre

1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Ai

sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una

somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione

commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del

procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,

dalla notificazione degli estremi della violazione.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Sezione Staccata di Latina-, ovvero, in

alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

Agli Uffici competenti:

1. Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo pretorio comunale;

2. Di dare notizia della presente ordinanza attraverso le forme ritenute più rapide ed efficaci, tra le

quali l’inserimento sul sito web istituzionale del Comune di Aprilia;

3. Di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla Prefettura UTG di Latina, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale dei VV.F. di

Latina, al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia, al Commissariato di P.S. di Aprilia, alla

Guardia di Finanza Tenenza di Aprilia, alla Polizia di Stato Distaccamento di Polizia Stradale di

Aprilia, alla Polizia Locale di Aprilia.

Dalla Residenza Municipale,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Vincenza Filippi

Dott.ssa Enza Caporale

Dott.ssa Rita Guida

Documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. N.

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.

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