Processo “Assedio” al via: il Comune di Aprilia delibera la costituzione di parte civile.
Inchiesta “Assedio”: il Comune di Aprilia delibera la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Con un atto, firmato nella giornata di ieri - la deliberazione n. 1 del 5 giugno 2025 - la C...
Inchiesta “Assedio”: il Comune di Aprilia delibera la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Con un atto, firmato nella giornata di ieri - la deliberazione n. 1 del 5 giugno 2025 - la Commissione Straordinaria, formata dalle dottoresse Vincenza Filippi, Enza Caporale e Rita Guida, con i poteri della Giunta Comunale, ha formalmente stabilito che l’Ente di Piazza Roma si costituirà Parte Civile nel processo che prenderà il via martedì prossimo, 10 giugno, innanzi al Tribunale di Latina. Giudizio immediato per l’ex sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, e per altri 19 imputati coinvolti nell’operazione “Assedio” che il 3 luglio dello scorso anno portò la Direzione Distrettuale Antimafia a fare irruzione in Comune. L’udienza prenderà il via alle 9.00 del mattino.
Sono chiamati a comparire, tra gli altri, proprio l’ex sindaco Lanfranco Principi ed uno dei vertici dell’organizzazione, Sergio Gangemi.
La Commissione Straordinaria ha dato mandato all’avvocato del Comune di Aprilia Massimo Sesselego che, ironia della sorte, in passato ha lavorato anche al fianco dell’ex sindaco Principi. “Qualora fossero effettivamente accertati i fatti, l’Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali.
“I fatti per cui si procede - si legge nella delibera - oltre a turbare il regolare esercizio dell’attività amministrativa, attraverso il conferimento di appalti a società riconducibili ad alcuni appartenenti all’associazione criminale, hanno generato allarme sociale e il discredito dell’immagine della civica amministrazione. “…accertate forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l’Amministrazione a pressanti condizionamenti, - si evidenzia ancora - compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale e arrecando grave pregiudizio per gli interessi della collettività, con conseguente perdita di credibilità dell’istituzione locale; inoltre, rendendo permeabile il territorio alle infiltrazioni criminali”.
ECCO IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1 del 05/06/2025:
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. OMISSIS R.G.N.R. – N. OMISSIS R.G. GIP – N. OMISSIS R.G. TRIB. DINANZI AL TRIBUNALE DI LATINA A CARICO DI OMISSIS
OGGETTO:
Aprilia, Lì 05/06/2025
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) [X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2025:
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/06/2025 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. OMISSIS R.G.N.R. – N. OMISSIS R.G. GIP – N. OMISSIS R.G. TRIB. DINANZI AL TRIBUNALE DI LATINA A CARICO DI OMISSIS
OGGETTO:
L'anno duemilaventicinque, addì cinque del mese di giugno alle ore 10:45 e segg. nella residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria di cui all’art. 144 del D. Lgs. N. 267/2000, nominata con D.P.R. del 23/04/2025 nelle persone di: FILIPPI Vincenza Presente, CAPORALE Enza Presente, GUIDA Rita Presente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Walter GAUDIO presente nella Residenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000.
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA NR. 1 DEL 05/06/2025
OGGETTO: autorizzazione alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R. – n. OMISSIS R.G. GIP – n. OMISSIS R.G. TRIB. dinanzi al Tribunale di Latina a carico di OMISSIS
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- con i poteri della Giunta Comunale VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, acquisito al protocollo generale dell’Ente nr. 53614 in data 13.05.2025, e pubblicato in data 23 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118, serie generale, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Aprilia ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 e nominata la Commissione Straordinaria composta dalla D.ssa Vincenza Filippi, dalla D.ssa Enza Caporale e dalla D.ssa Rita Guida, per la gestione del Comune di Aprilia fino all’insediamento degli organi ordinari dello stesso; la Commissione Straordinaria esercita i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 05/06/2025, assunta con i poteri del consiglio comunale e recante ad oggetto: “organizzazione e funzionamento della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 1995, n. 523 – integrazioni alla deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio, n. 1 del 22.5.2025”;
PREMESSO che:
- in data 3 luglio 2024, la Procura della Repubblica di Roma -Direzione Distrettuale Antimafia- ha eseguito, su autorizzazione del G.I.P., dott. G. Patrone, diverse misure cautelari personali nei confronti di svariati soggetti coinvolti nell’operazione denominata “Assedio”;
- tra i soggetti attinti dalle predette misure cautelari figura -tra l’altro- il [OMISSIS], che, all’epoca dei fatti suddetti, ricopriva la carica di [OMISSIS];
- successivamente, all’esito di approfonditi accertamenti svolti dalla Commissione di indagine nominata dal Prefetto di Latina, il Comune di Aprilia - con d.P.R. del 23 aprile 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 maggio 2025 e pubblicato sulla G.U.R.I. nella Serie Generale n. 118 del 23.05.2025- è stato commissariato, per un periodo di 18 mesi, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo state accertate forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’Amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale ed arrecando così grave pregiudizio per gli interessi della collettività, con conseguente perdita di credibilità dell’istituzione locale;
- in data 13.05.2025, con nota prot. n. 53747/2025, il Segretario Generale ha trasmesso alla Prefettura di DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA NR. 1 DEL 05/06/2025 Latina – Ufficio territoriale del Governo il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria, avvenuto nella medesima data;
ACQUISITA copia del decreto che, nell’ambito del procedimento penale n. [OMISSIS], su richiesta del P.M. ha disposto, ai sensi dell’art. 455 e 456 c.p.p. il giudizio immediato a carico di [OMISSIS], dal quale si evince chiaramente che i reati di tipo associativo - contestati a vario titolo agli imputati, anche a titolo di concorso esterno- sono stati compiuti con l’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis c.p.p.);
ATTESO che l’udienza relativa al dibattimento è stata fissata dal G.I.P. del Tribunale di Roma dinanzi al Tribunale di Latina per il giorno 10 giugno 2025 ore 9:00, per la comparizione personale degli imputati dinanzi al secondo Collegio penale, per cui non risultano essere state ancora espletate le formalità di cui all’art. 484 c.p.p.;
ATTESO, quindi, che la costituzione di parte civile sia ancora possibile, non essendo stata ancora compiuta la formalità di cui all’art. 492 c.p.p., termine oltre il quale si decade dalla possibilità di costituzione per la parte civile;
CONSIDERATO che i fatti per cui si procede con il giudizio suddetto, svoltisi sul territorio di Aprilia, oltre a turbare il regolare esercizio dell’attività amministrativa, attraverso il conferimento di appalti a società riconducibili ad alcuni appartenenti all’associazione criminale, hanno generato allarme sociale nonché il discredito dell’immagine della civica amministrazione, sia per il risalto mediatico che la vicenda criminale ha assunto anche a livello nazionale, sia perché uno degli imputati - soggetto risultato vincitore in seguito alla tornata elettorale del 2023 - avrebbe tratto benefici dal patto di scambio politico-mafioso presumibilmente stretto con alcuni appartenenti all’associazione;
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra detto, che il Comune si costituisca parte civile nel procedimento penale n. [OMISSIS] avendo la vicenda giudiziaria di cui trattasi leso il prestigio e l’immagine dell’Ente, rendendo permeabile il territorio alle infiltrazioni criminali, tenuto conto che sono emerse presumibili collusioni tra vari amministratori locali, imprenditori collegati con l’associazione criminale che operava sul territorio apriliano e che hanno tratto vantaggio dalla loro affiliazione per ottenere appalti ed altre utilità nonché con alcuni membri di spicco del sodalizio criminale stesso, che
non solo hanno turbato il regolare svolgimento elettorale, ma hanno anche creato allarme sociale nella collettività apriliana, in conseguenza dell’attività criminosa posta in essere mediante il metodo mafioso e tali da rendere necessario lo scioglimento del Comune ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che qualora fossero effettivamente accertati i fatti relativi di cui ai capi di imputazione sub nn. 1), 1-bis), 1-ter), 5) e 55) del decreto di giudizio immediato, i rispettivi reati comporterebbero il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA NR. 1 DEL 05/06/2025 patrimoniali in misura generica, subiti in conseguenza degli stessi;
RICHIAMATA la sentenza n. 35153/2022 della seconda Sezione Penale presso la Suprema Corte di Cassazione, che in relazione ad analogo processo svoltosi a carico di [OMISSIS] dinanzi al Tribunale di Velletri ha, infine, riconosciuto il diritto dell’ente esponenziale a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui il giudice penale deve limitare la propria indagine «…all’accertamento di un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, lasciando al giudice civile ogni accertamento relativo sia alla misura che alla stessa esistenza del danno», poiché «…ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, costituendo tale pronuncia una mera declaratoria juris…» che legittima la pronuncia di una sentenza di condanna generica al risarcimento;
VISTO l’art. 3, comma 3 del vigente statuto comunale;
VISTO l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale, approvato con deliberazione n. 171 del 1.06.2016;
ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e dello Statuto comunale vigente;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale e votazione unanime, DELIBERA
- di richiamare tutto quanto espresso in premessa, quale parte integrante della presente decisione;
- di autorizzare, per le motivazioni sopra indicate, la costituzione di parte civile del Comune di Aprilia nel procedimento penale n. [OMISSIS], per l’udienza dibattimentale che si svolgerà il prossimo 10 giugno 2025 dinanzi al Tribunale di Latina – secondo collegio penale, in relazione ai reati rispettivamente ascritti agli imputati, così come contestati nei capi di imputazione sub n. 1), 1-bis), 1-ter), 5) e 55) del decreto ex artt. 455 e 456 c.p.p. del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione G.I.P./G.U.P., essendo i fatti-reato avvenuti sul territorio di Aprilia e riguardando condotte che hanno inciso in maniera diretta o indiretta sull’Amministrazione comunale, assoggettando la stessa a pressanti condizionamenti che hanno compromesso il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa, così arrecando grave pregiudizio per gli interessi della collettività, con conseguente perdita di credibilità dell’istituzione locale;
- di nominare quale procuratore speciale del Comune di Aprilia, e conferire mandato, a tale suddetto fine, all’Avv. Massimo Sesselego, del Foro di Latina, con studio presso l’Avvocatura comunale, attribuendo sin d’ora allo stesso ogni facoltà e potere per esercitare qualsiasi tipo di attività processuale prevista per legge, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli di immagine, subiti dall’Ente in seguito all’accertamento dei fatti così come contestati ai vari imputati ai capi 1), 1-bis), 1-ter), 5) e 55);
- di dare atto che trattandosi di incarico legale conferito al personale togato interno all’Ente, la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Indi, in prosieguo, con unanime e separata votazione, LA COMMISSIONE STRAORDINARIA RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire gli adempimenti difensivi in vista della imminente udienza già calendarizzata,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.