Staccano l’acqua ad una famiglia fragile, il Tribunale di Latina ordina il ripristino immediato.
Vittoria del Codacons di Latina: “illegittimo il distacco dell'acqua per i soggetti non disalimentabili”.
Il Tribunale di Latina ordina il ripristino immediato di una fornitura d’acqua staccata per morosità ad una famiglia fragile. Il provvedimento, ottenuto dal Codacons di Latina grazie al ricorso dell’avvocato Riccardo Benedetti, tutela i “soggetti non disalimentabili”. L’utenza rientra infatti nel bonus sociale idrico e comprende familiari affetti da disabilità grave (ex legge 104) e patologie croniche. Il giudice ha ribadito la prevalenza del diritto alla salute costituzionale sulle pretese di recupero crediti, in gran parte prescritte. Il gestore idrico, oltre a riattivare il flusso, è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite.
“Con un’importante ordinanza depositata in data 26 luglio 2026, il Tribunale Ordinario di Latina - spiega l’avvocato Riccardo Benedetti, vice presidente provinciale del Codacons Latina - ha accolto integralmente il ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da una cittadina del capoluogo, assistita dal Codacons Latina, confermando il decreto emesso inaudita altera parte ed ordinando al gestore idrico il ripristino immediato e completo della fornitura d'acqua.
La vicenda trae origine dall'intervento di completa interruzione dell'erogazione idrica effettuato dal gestore a causa di una presunta morosità pregressa per fatture mai saldate. Il nucleo familiare interessato versa tuttavia in una gravissima e documentata condizione di vulnerabilità economico-sociale (con valore ISEE ampiamente rientrante nei limiti stabiliti per l'accesso al bonus sociale idrico) ed è segnato da un quadro di salute estremamente complesso, vedendo la presenza di componenti affetti da gravissime patologie croniche ed invalidanti e da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Nonostante la formale rappresentazione di tali condizioni e il diritto dell'utente al mantenimento del flusso d'acqua, il gestore idrico aveva apposto i sigilli al contatore, privando totalmente l'abitazione dell'acqua corrente per oltre un mese e generando un pregiudizio drammatico ed intollerabile alle primarie ed elementari esigenze di vita e di cura igienico-sanitaria dell'intero nucleo.
I punti chiave del provvedimento del Tribunale di Latina:
• Tutela dei soggetti vulnerabili e utenza non disalimentabile: Il Giudice ha accertato che la titolare dell'utenza, in ragione del documentato stato di disagio economico-sociale (attestato da ISEE inferiore alle soglie di legge), rientra di diritto tra i beneficiari del bonus sociale idrico e, dunque, nella categoria degli utenti "non disalimentabili" ai sensi della regolamentazione ARERA (Delibera 311/2019/R/IDR - REMSI). Nei confronti di tali soggetti è fatto assoluto divieto al gestore di sospendere integralmente il servizio.
• Prevalenza dei diritti costituzionali e della dignità umana: L'ordinanza ha evidenziato come la protrazione della sospensione del flusso idrico incida in modo grave ed irreparabile sui diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 32 della Costituzione (diritto alla salute e alla dignità umana). Tale tutela prevale nettamente sulle mere pretese di natura patrimoniale e di recupero credito avanzate dal gestore.
• Prescrizione del credito e illegittimità della pretesa: Sotto il profilo del fumus boni iuris, nell'ambito del ricorso promosso dall'Avv. Riccardo Benedetti è stato condivisibilmente evidenziato come la vastissima parte della pretesa creditoria azionata dal gestore idrico sia ultradecennale e riferita a fatture risalenti nel tempo, ampiamente estinte per intervenuta prescrizione breve (biennale ex L. 205/2017 e quinquennale ex art. 2948 c.c.), rendendo ancor più arbitrario il distacco operato.
• Condanna alle spese di lite: In virtù del principio di soccombenza, il Tribunale di Latina ha condannato il gestore idrico alla rifusione integrale delle spese del procedimento cautelare in favore della parte ricorrente”.
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