Chiusura posticipata alle 2.00 di notte per le attività di ristorazione. L’ordinanza del Sindaco di Aprilia.

Chiusura posticipata alle 2.00 di notte per le attività di ristorazione. L’ordinanza del Sindaco di Aprilia. Per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali co...

A cura di Redazione
30 giugno 2020 12:41
Chiusura posticipata alle 2.00 di notte per le attività di ristorazione. L’ordinanza del Sindaco di Aprilia. -
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Chiusura posticipata alle 2.00 di notte per le attività di ristorazione. L’ordinanza del Sindaco di Aprilia. Per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali come bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie ed ancora pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie e piadinerie – con la nuova ordinanza firmata ieri dal primo cittadino – è consentito l’orario di apertura al pubblico dalle 5.00 del mattino e sino alle 2.00 di notte, tutti i giorni della settimana, compresi le domeniche e i festivi.

Ecco il testo dell’ORDINANZA:

 

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

 

Oggetto:

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. ORARI ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

IL SINDACO

ORDINANZA Sindacale N. 171 DEL 29/06/2020

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e succeessivamente abrogato ad eccezione dell’art. 3, c. 6 bis e dell’art. 4;

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” ed in particolare l’art. 1 e art. 2 comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l’art. 1 comma 1 che stabilisce che “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”; e comma 14 che dispone “le attività' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”

 

VISTI i DPCM del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

VISTA le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020, n. Z00042 del 19/05/2020 e n. Z00044 del 29 maggio 2020 con le quali sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che possono essere riavviate a partire dal 18 maggio 2020;

 

CONSIDERATO che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate alla ordinanze medesime;

CONSIDERATO altresì che Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00049 del 29 maggio 2020 è stato disposto che a far dal 3 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30

 

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l’aumento del rischio di contagio conseguente all’aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

 

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e ORDINANZA Sindacale N. 171 DEL 29/06/2020 urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 149 del 29/05/2020, con le quali sono stati fissati gli orari massimi di apertura al pubblico delle attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii, nonché dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ) sia per la somministrazione sul posto che per l’asporto PRESO ATTO del rispetto delle prescrizioni impartite, da parte di tutti i soggetti interessati, nonché dell’esigenza da parte dei gestori di bar e pubblici esercizi di posticipare l’orario di apertura delle proprie attività al fine di poter dare una risposta alla richiesta dei numerosi pendolari ed operatori economici interessati dalla fase di riapertura.

 

ORDINA

ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

  1. Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali

quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ), sia per la somministrazione sul posto che per l’asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.00 alle 02.00 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi; nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;

 

  1. Per le altre attività economiche per le quali è stata disposta la riapertura con provvedimento del Presidente della Regione Lazio Regione Lazio, si applica la disciplina oraria già stabilita con ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2009 come modificata con ordinanza n. 74 del 03/04/2012, per il mercato giornaliero e le attività commerciali su area pubblica, quanto stabilito con ordinanza n. 40 del 09/02/2017;

 

  1. Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 25 giugno 2020, n. Z00049;

 

  1. La presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 142 del 29/05/2020

 

DISPONE

Che la presente Ordinanza, trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Latina, sia pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente ed in on page sul sito istituzionale www.comune.aprilia.lt.it, nonché per quanto di competenza notificata dai Messi Comunali a mezzo pec a:

 

ORDINANZA Sindacale N. 171 DEL 29/06/2020

- Questura di Latina –Polizia Amministrativa-;

- Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia;

- Commissariato di Pubblica Sicurezza Cisterna di Latina;

- Guardia di Finanza –Tenenza di Aprilia-;

- Corpo di Polizia Locale di Aprilia;

- AUSL LT1 – Dipartimento Prevenzione;

- Assessore alle Attività Produttive del Comune di Aprilia;

- Dirigente Attività Produttive del Comune di Aprilia.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 29/06/2020 IL SINDACO

Antonio Terra