Espulso, torna in campo impugnando un coltello. Daspo per un calciatore pontino.
Il provvedimento Daspo è stato emesso dal Questore di Latina.
Violenza negli stadi: scatta un provvedimento Daspo del Questore di Latina a carico di un calciatore della provincia resosi protagonista di un episodio di minacce con arma durante un incontro di calcio dilettantistico. Un provvedimento D.A.SPO., con divieto di accesso alle manifestazioni Sportive, è stato emesso nei confronti di un 35enne. Il giovane, ormai ex giocatore del Santi Cosma e Damiano, lo scorso 12 aprile, durante l’incontro in casa della ASD Roccagorga, dopo essere stato espulso, era entrato negli spogliatoi ed era poi ritornato in campo impugnando un coltello multiuso. L’arma era stata mostrata alla tifoseria avversaria in modo intimidatorio.
“Il provvedimento - spiegano dalla Questura di Latina - scaturisce dagli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma dei Carabinieri, relativi a fatti verificatisi il 12 aprile 2026 presso il campo sportivo di Roccagorga, durante l’incontro tra “ASD Roccagorga” e “ASD SS Cosma e Damiano”.
In particolare, il soggetto, all’epoca dei fatti calciatore della squadra ospite, dopo essere stato espulso dal direttore di gara, si è recato negli spogliatoi e ha successivamente fatto rientro sul terreno di gioco impugnando un coltello multiuso, mostrandolo in modo intimidatorio nei confronti della tifoseria avversaria, generando grave allarme e turbativa per l’ordine pubblico.
Per tale condotta, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi, con contestuale sequestro dell’oggetto.
“Alla luce della pericolosità del comportamento e del contesto pubblico in cui lo stesso è maturato, il Questore ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea dove si disputano incontri di calcio, per la durata di anni due.
Il provvedimento, notificato al soggetto questa mattina, si estende anche alle aree limitrofe agli stadi e ai luoghi di transito e sosta delle tifoserie, nelle fasce temporali immediatamente antecedenti e successive agli eventi sportivi”.
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