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Aprilia – Acqua Pubblica, Borace: “Il Consiglio Comunale prenda in esame la mozione sulla cessione delle quote a Italgas”

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La Giunta comunale ad Aprilia ha cambiato volto, ma i vecchi problemi tornano sempre a galla. Questa volta a riaccendere i riflettori sulla questione “acqua pubblica” è Ilenia Borace iscritta al Movimento 5 Stelle e coordinatrice dell’associazione Tuteliamo Aprilia. La Borace sta promuovendo la mozione redatta dalla consigliera di Formia Paola Villa. Mozione messa  a disposizione di tutti i Comuni della provincia e che si desidera portare all’attenzione del Consiglio Comunale e dal sindaco di Aprilia.

“Oggi come non mai, – dice la Borace – il vostro ruolo di rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni può profondamente incidere sull’attuazione del referendum sull’acqua pubblica.

Tale referendum dal 2011 è rimasto inattuato, ma da oggi Voi potete dare attuazione a quello che circa 26 milioni di italiani chiesero al Governo di allora. 

Soprattutto per il nostro Comune, poter tornare ad incidere nella programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche e di depurazione è di vitale importanza al fine di dare risposta ad un’esigenza sempre più improrogabile, di dotare interi quartieri di acqua potabile e fognature.

Vi chiedo quindi di fare vostra la mozione sposata dalla sottoscritta, redatta dalla consigliera Paola Villa, la quale l’ha messa a disposizione di tutti i Comuni della provincia e provveduto a depositarla all’assise del Comune di Formia.

Sia la sottoscritta che la dott.ssa Villa rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione fosse necessario.

p.s.: Si fa presente che purtroppo ad oggi non essendo ancora disponibili gli indirizzi mail personali dei consiglieri, ho inviato la presente al segretario generale e al protocollo, nella speranza che possano recapitare tale richiesta a tutti i consiglieri e al Sindaco.

Nella speranza di vedere l’intera Assise Comunale fare propria questa mozione, porgo cordiali saluti”.

Il testo della mozione

Mozione: Servizio Idrico Integrato – Cessione delle quote del socio privato Idrolatina

PREMESSO CHE

– in data 10 maggio 2023 il Presidente della Provincia e dell’EGATO 4 Latina con nota avente ad oggetto: “Operazione di cessione delle partecipazioni di Idrolatina S.r.l.” comunica a Veolia la pendenza del giudizio innanzi al TAR di Latina e del cui esito non potrà non tener conto qualora fosse richiesto un gradimento all’EGATO 4 Latina in merito alla cessione delle quote di Idrolatina

– in data 11 maggio 2023 il Presidente della Provincia e dell’EGATO 4 Latina con una nota comunica a tutti i Sindaci che è ancora pendente il giudizio dinanzi al TAR di Latina (RG n. 361/17) in cui Acea impugnò la Deliberazione n. 5 del 11/04/2017 con la quale la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’EGATO 4 Latina ebbe a negare il proprio gradimento nella cessione delle quote private in ragione della mancanza di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;

– in data 5 giugno 2023 la Deliberazione n. 7 della Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell’EGATO 4 Latina rinvia il punto n.5 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Cessione delle quote di partecipazione societaria di Idrolatina- Discussione”;

– in data 9 giugno 2023 è stato diffuso il comunicato stampa di Italgas, in cui viene ufficializzato che “Italgas e Veolia hanno firmato oggi il contratto di compravendita delle partecipazioni detenute dal Gruppo Veolia in alcune società attive nel servizio idrico nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia, a seguito delle trattative annunciate nei mesi scorsi”; continuando poi nell’elencazione, ovvero “In particolare, l’operazione prevede l’acquisizione da parte di Italgas:…del 100% di Idrolatina S.r.l. che a sua volta detiene il 49% circa di Acqualatina S.p.A.”;

CONSIDERATO CHE

– la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’EGATO4 Latina con Deliberazione n. 5 dell’11/04/2017 deliberò di prendere atto dello studio-parere pro veritate redatto dal Prof. Alberto Lucarelli relativo all’ipotesi di cessione a terzi delle quote private del capitale di Acqualatina SPA;

– in tale Deliberazione la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dichiarava “il proprio non gradimento rispetto alla paventata vendita della proprietà delle quote dell’intero capitale sociale di Idrolatina s.r.l delle quote pari al 49% di capitale privato di Acqualatina S.p.A. a qualunque operatore privato che non abbia partecipato alla gara pubblica indetta da questo Ente per la scelta del socio privato della società mista: “risultano violate norme imperative di legge che pongono l’obbligo di selezionare attraverso gara il soggetto privato con cui gli Enti pubblici possono legittimamente condividere la partecipazione azionaria per l’organizzazione di un servizio d’interesse generale, tra cui in particolare l’art. 5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/16”;

– in aggiunta veniva espressamente qualificato il comportamento di cessione delle quote del socio privato come “comportamento omissivo del Gestore e dei soci privati che detengono la proprietà del 49% del capitale sociale di Acqualatina S.p.A.(e il 100% del capitale sociale della società Idrolatina s.r.l.) come un grave inadempimento agli obblighi di legge e ai vincoli convenzionali, ferma restando prima ancora la nullità dell’operazione, così come intrapresa, per assoluta contrarietà a norme imperative di legge”;

RILEVATO CHE

– Nella Deliberazione n. 5 dell’11/04/2017 il Prof. Avv. Lucarelli giunge ad alcune conclusioni:

• la cessione delle quote del capitale sociale privato di Acqualatina SpA da parte di Idrolatina, che si aggiudicò la gara, violerebbe l’obbligo di gara pubblica fissato dalla legge per la scelta del socio privato di una società mista rendendo di fatto il contratto nullo perché in contrasto con norme imperative di legge;

• tale cessione inciderebbe sui presupposti di legge in base ai quali è stato adottato il provvedimento di affidamento

diretto, ossia senza gara, ad Acqualatina S.p.A. venendo meno le condizioni dell’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato;

• l’Amministrazione committente e dunque l’autorità d’Ambito sarebbe tenuta all’esercizio dei poteri di autotutela, annullando il provvedimento amministrativo di affidamento diretto del servizio idrico integrato al gestore.

• laddove la società di gestione dovesse comunicare all’Ente d’Ambito l’intenzione dei privati di alienare la loro quota di partecipazione nella società di gestione, l’ATO non potrebbe esprimere il suo gradimento e sarebbe costretta a negarlo, per non concorrere al verificarsi di un evento antigiuridico e illecito;

• la cessione delle quote detenute dal socio privato può avvenire solo con una nuova gara;

• il cambio della proprietà delle quote private del capitale sociale è precluso dalla convenzione, perché determinerebbe un cambiamento della natura della proprietà del gestore sulla base della quale è stata ad esso affidata la gestione del servizio idrico integrato;

– il Gestore, in base a quanto stabilito dall’Art. 31 del testo attualmente vigente della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato, ha l’obbligo di comunicare all’Ente di Governo dell’Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita delle caratteristiche soggettive in base alle quali il gestore stesso è stato individuato;

– che il medesimo articolo 31, al secondo comma, fissa la clausola di gradimento, stabilendo che “è sottoposta al gradimento dell’Ente di Governo dell’Ambito ogni variazione della compagine sociale del Gestore”, precisando, poi, che “il gradimento dell’EGATO e vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state alla base dell’affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni dalla data di formale richiesta, trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato”;

– che, inoltre, il terzo comma della richiamata disposizione precisa che il mancato adempimento agli obblighi, che l’intero articolo 31 pone in capo al Gestore, costituisce espresso motivo di risoluzione del rapporto di gestione;

– pertanto, è del tutto evidente che il cambio di proprietà, con la cessione a imprese del tutto estranee al raggruppamento cui fu aggiudicata la gara, costituirebbe un motivo di cambio della “natura della proprietà” che è alla base dell’affidamento;

– con Deliberazione n. 18 del 12 dicembre 2017 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti avente ad oggetto:

“Pubblicizzazione del servizio idrico integrato: Sottoscrizione Documento Politico”, i 21 Sindaci e delegati presenti si espressero a favore di un processo di pubblicizzazione della società dopo la conclusione negativa dell’acquisto delle quote private da parte di Acea SPA avviando un confronto con il socio industriale Veolia “finalizzato a determinare le condizioni per l’acquisto delle quote azionarie private”

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. A mettere in atto tutte le azioni necessarie volte a verificare se il gestore Acqualatina abbia comunicato l’accordo e/o il contratto di compravendita intervenuto tra Idrolatina S.r.l. e Italgas, invitando la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’EGATO 4 Latina ad esprimersi, tra l’altro, ai sensi e per gli effetti dall’art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. A tener conto, in Conferenza dei Sindaci e Presidenti in fase di discussione della cessione delle quote di partecipazione societaria di Idrolatina, dell’esito del giudizio pendente dinanzi al TAR di Latina (RG n. 361/17) intentato da Acea contro la Deliberazione n. 5 del 11/04/2017 in cui la Conferenza ebbe a negare il proprio gradimento nella cessione delle quote private in ragione della mancanza di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;

3. A richiedere, in Conferenza dei Sindaci e Presidenti, l’applicazione dell’articolo 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato che, al secondo comma, fissa la clausola di gradimento, stabilendo che “è sottoposta al gradimento dell’Ente di Governo dell’Ambito ogni variazione della compagine sociale del Gestore”, precisando, poi, che “il gradimento dell’EGATO e vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state alla base dell’affidamento regolato dal presente atto”;

4. Di esprimere, sin d’ora e in via prudenziale, la rilevata nullità e l’assoluta inefficacia dell’atto di cessione delle quote per contrarietà a plurime norme imperative di legge, (non essendo oggettivamente in grado di verificare la permanenza delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie così come richieste dell’art. 31 della Convenzione) il proprio non gradimento rispetto alla possibile vendita delle quote dell’intero capitale sociale di Idrolatina s.r.l ovvero delle quote pari al 49% di capitale privato di Acqualatina S.p.A. a qualunque operatore privato che non abbia partecipato alla gara pubblica indetta dall’EGA per la scelta del socio privato della società mista;

5. A farsi promotore, in qualità di socio pubblico di Acqualatina e componente dell’Assemblea dei Sindaci e Presidenti dell’EGATO4 Latina oltre che componente dell’ufficio di Presidenza, della proposta di acquisizione, esercitando il diritto di prelazione previsto dallo Statuto societario, delle quote dei privati trasformando la società mista in società a capitale interamente pubblico dando così finalmente attuazione al Referendum del 2011.

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